15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/46
Ricorso proposto il 28 marzo 2017 — Abel e altri/Commissione
(Causa T-197/17)
(2017/C 151/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Marc Abel (Montreuil, Francia) e altri 1438 ricorrenti (rappresentante: J. Assous, avocat)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
riconoscere l’irregolarità del comportamento della Commissione europea;
—
riconoscere il danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell’adozione del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6);
—
condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1 000 per risarcimento del danno morale causato ai ricorrenti a causa dell’adozione di un siffatto regolamento e di 1 euro simbolico per risarcimento del danno materiale;
—
pronunciare un’ingiunzione nei confronti della Commissione europea che la obblighi a riportare immediatamente il «fattore di conformità definitivo» istituito dal regolamento (UE) 2016/646 a 1, e a rinunciare al «fattore di conformità temporanea» fissato a 2,1.
—
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti elementi:
1.
La convenuta ha commesso errori quando ha adottato il regolamento in esame, nel contesto dell’esercizio della sua competenza che le era stata delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si tratta, concretamente:
—
della violazione delle norme, tanto primarie quanto derivate, del diritto dell’Unione in materia ambientale;
—
della violazione delle norme sussidiarie del diritto comunitario, quali i principi generali di non regressione, di precauzione, di prevenzione, di azione alla fonte e «chi inquina paga»;
—
di uno sviamento delle norme di procedura, in quanto la Commissione non poteva utilizzare la procedura di regolamentazione con controllo per modificare un elemento fondamentale del regolamento (CE) n. 715/2017;
—
della violazione delle forme sostanziali, in quanto il regolamento in oggetto non ha usufruito delle garanzie democratiche offerte dal ricorso alla procedura legislativa ordinaria di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.
Esistenza di un danno certo e reale e di un nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato.
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