29.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 168/30
Ricorso proposto il 31 marzo 2017 — Printeos/Commissione
(Causa T-201/17)
(2017/C 168/39)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna) (rappresentanti: H. Brokelmann y P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE e, in subordine, degli articoli 266, primo comma, 268 e 340, secondo comma, TFUE e 41.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, condannare la Commissione al pagamento:
a)
di un risarcimento corrispondente agli interessi compensativi sulla somma di 4 729 000 euro al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017, risultante in una somma di 184 592,95 euro, o, in mancanza, al tasso di interesse che la corte ritenga opportuno.
b)
degli interessi di mora sulla somma degli interessi compensativi di cui al precedente punto per il periodo dal 1o febbraio 2017 e la data di effettivo pagamento da parte della Commissione della somma richiesta al precedente punto in esecuzione dell’eventuale accoglimento del presente ricorso, al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento, aumentato di tre punti e mezzo percentuali o, in mancanza, al tasso di interesse che la Corte ritenga opportuno.
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in subordine, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione della Commissione del 26 gennaio 2017, che consiste nel rimborsare solo il capitale corrispondente all'ammenda indebitamente pagata da essa per adempiere alla decisione «Buste», con esclusione di ogni interesse.
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in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Nel presente procedimento la ricorrente deduce, in via principale, un'azione di risarcimento danni al fine di concederle un indennizzo equivalente agli interessi che la Commissione avrebbe dovuto versarle quando le ha rimborsato il capitale della multa indebitamente pagata per ottemperare alla decisione C (2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE (AT.39780 — Envelopes) (decisione «Buste»), dopo che il Tribunale l’aveva annullata con sentenza del 13 dicembre 2016, causa T-95/15, Printeos S.A. e a./Commissione (sentenza «Printeos»). In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione, del 26 gennaio de 2017, con la quale è stata respinta la sua domanda di abbonarle i predetti interessi.
1.
A sostegno del ricorso per risarcimento danni, la ricorrente afferma che la domanda di risarcimento danni si fonda sull’articolo 266, primo comma, TFUE, avendo la Commissione dato incompleta esecuzione alla citata sentenza «Printeos», perché non le ha abbonato gli interessi corrispondenti; o in subordine, sugli articoli 266, secondo comma, e 340, secondo comma, TFUE e 41.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il danno causato dalla decisione «Buste» e dall’esecuzione incompleta della sentenza «Printeos».
Al riguardo si precisa che il comportamento illegittimo della Commissione non aveva alcun fondamento giuridico giacché il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002 L 357, pag. 1), richiamato dalla Commissione nella sua decisione del 26 gennaio de 2017, era già abrogato, e giacché il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012 L 362, pag. 1) deve essere considerato in contrasto con gli articoli 266 e 340 TFUE, 41.3 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
A sostegno del ricorso di annullamento in subordine, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione del 26 gennaio 2017 si fonda su una base giuridica che era abrogata, che non era applicabile e che, in ogni caso, doveva essere considerata illegittima, deducendo al contempo un'eccezione di illegittimità al riguardo.
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