19.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 195/31
Ricorso proposto il 31 marzo 2017 — Calhau Correia de Paiva/Commissione
(Causa T-202/17)
(2017/C 195/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ana Calhau Correia de Paiva (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: V. Villante e G. Pandey, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni e i provvedimenti seguenti, dichiarando previamente, se del caso, illegittimi e non applicabili nei confronti della ricorrente il bando di concorso EPSO/AD/293/14 e il regime linguistico in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE:
—
la decisione dell’'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e della commissione giudicatrice del 9 novembre 2015 di non includere il nome della candidata nell’elenco di riserva stabilito in esito al concorso EPSO/AD/293/14;
—
la decisione dell’EPSO e della commissione giudicatrice del 23 giugno 2016 di non riconsiderare la decisione del 9 novembre 2015 e di non reinserire il nome della candidata nell’elenco di riserva;
—
la decisione dell’EPSO del 22 dicembre 2016 di rispondere sfavorevolmente al reclamo amministrativo della ricorrente, proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, avverso la decisione della commissione giudicatrice di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/293/14 e contro la decisione negativa di riesame.
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione, del principio di proporzionalità e del principio della parità di opportunità riguardo all’imposizione, da parte dell’EPSO, di una tastiera QWERTY EN, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE per l’esecuzione della prova dello studio di un caso, nonché vertente su un manifesto errore di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1/1958 riguardo al regime linguistico promosso e ribadito nel bando di concorso EPSO/AD/293/14 e sull’eccezione di illegittimità ed inapplicabilità del bando di concorso EPSO/AD/293/14.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità riguardo alla limitazione della scelta della seconda lingua tra il tedesco, l’inglese e il francese imposta ai candidati dall’EPSO e/o dalla commissione giudicatrice.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di opportunità con riferimento alla procedura di esame del concorso EPSO.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari relativamente alla carenza di motivazione delle decisioni dell’EPSO di promuovere e sostenere un determinato regime linguistico, e altresì vertente sulla violazione del bando di concorso e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto l’EPSO ha assunto funzioni attribuite alla commissione giudicatrice.
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