19.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 195/33
Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — Argus Security Projects/Commissione e EUBAM
(Causa T-206/17)
(2017/C 195/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Argus Security Projects (Limassol, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Convenuti: Commissione europea, Missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Libia (EUBAM)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di EUBAM Libia del 24 gennaio 2017 che sostituisce la decisione iniziale del 16 febbraio 2014 con la quale è stata respinta l’offerta presentata dalla società Argus nell’ambito di una gara di appalto riguardante la prestazione di servizi di sicurezza nel quadro della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (contratto EUBAM-13-020) ed è stato assegnato l’appalto alla Garda;
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 110 del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, (GU L 298 dell'26.10.2012, pag. 1), delle norme stabilite nei documenti di gara per l’attribuzione del contratto, in particolare i punti 4.1 e 12.1 delle istruzioni per gli offerenti, e dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di non discriminazione. Il motivo si articola in tre parti:
—
prima parte, vertente sulla mancata mobilitazione dei mezzi tecnici e operativi conformi ai termini dell’appalto;
—
seconda parte, vertente sulla mancata mobilitazione di risorse umane conformi ai termini dell’appalto;
—
terza parte, vertente sul carattere fittizio del piano di mobilitazione e sul fatto che sia presa in considerazione l’esperienza passata degli offerenti in ambienti ostili.
2.
Secondo motivo, vertente sulla modificazione sostanziale delle condizioni iniziali di appalto e sulla violazione del principio della parità di trattamento. Questo motivo si articola in due parti:
—
Prima parte, vertente sulla valutazione delle risorse umane;
—
Seconda parte, vertente sulla valutazione dei mezzi tecnici e del piano di mobilitazione.
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