3.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/31
Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — SE/Consiglio
(Causa T-231/17)
(2017/C 213/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: SE (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare e annullare,
—
la decisione dell’Unità Diritti Individuali, del 22 giugno 2016, che non ha riconosciuto sua nipote in quanto figlio a carico;
—
laddove necessario, la decisione esplicita del 24 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo proposto il 19 settembre 2016;
in tal modo,
—
dichiarare che la nipote del ricorrente è a suo carico in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 3, dell’allegato VII dello Statuto, a decorrere dal 13 giugno 2016;
—
riconoscere alla nipote del ricorrente il beneficio dell’assicurazione della cassa malattia (RCAM) attraverso il ricorrente, a decorrere dal 13 giugno 2016;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto, nonché sugli errori di valutazione e di interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 3, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, errori in cui sarebbe incorso il Consiglio nell’adottare le decisioni impugnate.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali.
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