26.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 202/24
Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Spagna/Commissione
(Causa T-237/17)
(2017/C 202/40)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della Commissione C (2017) 766 final, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito FEAGA e del FEASR per quanto concerne il Regno di Spagna, settore degli ortofrutticoli, relative all’inchiesta (FV 2011/003/ES),
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11 , paragrafo 1, lettere a) e d), numero 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996 L 297, pag. 1) e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU 2003 L 203, p. 18), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU 2007 L 273, p. 1), e con l’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003 L 270, pag. 1).
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Il Regno di Spagna ritiene che la Commissione abbia violato l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del Reglamento 2200/96 del Consiglio, in relazione alla OP Tilla Huelva, dato che la stessa era composta senza interruzione da produttori, sicché erano soddisfatte le norme di controllo democratico di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), numero 3, del regolamento 2200/96 e all’articolo 14 del reglamento 1432/2003 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), del regolamento 1782/2003, nell’affermare che i tre membri della OP Tiella Huelva non soddisfacessero il requisito di «produttore» con conseguente violazione di quanto disposto dall’articolo 11 relativamente alla necessità di controllo democratico.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549).
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Ad avviso del ricorrente, il ricorso ad una stima forfettaria per imporre una correzione finanziaria alla Andalusia è contrario all’attuale articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 (che sostituisce l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005) e agli Orientamenti per il calcolo delle conseguenze finanziarie contenuti nel documento VI/5330/97.
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La rettifica forfettaria imposta è inadeguata e comunque sproporzionata, sarebbe occorso applicare una rettifica specifica nell’ambito dei fascicoli in cui erano effettivamente rilevabili delle carenze. In subordine, la rettifica forfettaria avrebbe dovuto essere pari al 5 %.
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