10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/31
Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Ecolab Deutschland e Lysoform Dr. Hans Rosemann/ECHA
(Causa T-243/17)
(2017/C 221/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania) e Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard e P. Sellar, lawyers)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») relativa all’inclusione della società Sasol Chemie GmbH & Co. KG, in qualità di fornitore della sostanza 1-Propanolo nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 (1) (l’«elenco ex articolo 95») per i tipi di prodotto 1, 2 e 4;
—
condannare l’ECHA alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
—
Le ricorrenti sostengono che l’ECHA non si è conformata ai requisiti normativi per l’inclusione di una società come la Sasol nell’elenco ex articolo 95, come previsti dall’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto la Sasol non poteva presentare un fascicolo completo all’ECHA. Secondo le ricorrenti, detto fascicolo non poteva contenere né una copia del test della cometa (Comet Assay test) né una lettera di accesso che garantisse i diritti di riferimento a tale test.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.
—
Le ricorrenti adducono che, avendo ammesso come completo il fascicolo presentato dalla Sasol ai fini dell’elenco ex articolo 95, l’ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovano in situazione analoga senza oggettiva giustificazione, in violazione del principio di non discriminazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione delle condizioni di parità stabilite dal regolamento (UE) n. 528/2012 e sulla concorrenza sleale causata.
—
Le ricorrenti lamentano che, includendo la Sasol nell’elenco ex articolo 95, l’ECHA ha disatteso l’applicazione delle norme di cui agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 528/2012, le quali mirano a garantire le condizioni di parità tra le società, come le ricorrenti, che hanno partecipato al riesame per l’1-Propanolo, e quelle, come la Sasol, che non vi hanno preso parte.
(1) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).
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