3.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/33
Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — ViaSat/Commissione
(Causa T-245/17)
(2017/C 213/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Righini, J. Ruiz Calzado e A. Aresu, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile;
—
constatare la carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 3, TFUE;
—
in subordine, annullare in tutto o in parte, ai sensi dell’articolo 263, paragrafi 2 e 4, TFUE, la decisione della Commissione contenuta in due lettere spedite alla ricorrente il 14 e il 21 febbraio 2017;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, dedotto a sostegno delle conclusioni per carenza, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di adottare una decisione per vietare un uso diverso della banda a 2 GHz.
—
La Commissione si è illegittimamente astenuta dal decidere che l’uso della spettro di frequenze a 2 GHz per servizi mobili satellitari su una rete principalmente terrestre costituisce un cambio fondamentale nell’uso della banda a 2 GHz, che è armonizzata e affidata in concessione a livello dell’Unione europea attraverso un procedimento di selezione dell’Unione. La Commissione avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità e agire per adottare una decisione che vietasse alle autorità nazionali di regolamentazione di autorizzare l’Inmarsat a utilizzare la banda dei 2 GHz soprattutto per servizi aria-terra, anziché principalmente per una rete satellitare per servizi mobili satellitari («MSS»), conformemente alle decisioni dell’UE sull’MSS.
2.
Secondo motivo, dedotto a sostegno delle conclusioni per carenza, vertente sul fatto che la Commissione non si è adoperata per impedire la frammentazione del mercato interno
—
La Commissione ha il dovere di esercitare i propri poteri per prevenire il rischio di frammentazione del mercato interno per i servizi mobili satellitari paneuropei che forniscono connettività universale, cosa che avverrebbe se talune autorità nazionali di regolamentazione («ANR») decidessero — di propria iniziativa — di autorizzare una specifica società a utilizzare la banda dei 2 GHz per nuovi scopi. Il mancato esercizio di tale dovere in risposta alla lettera con cui la ricorrente chiedeva di agire e alle richieste di orientamenti delle ANR ha appunto aumentato il rischio che taluni Stati membri autorizzino l’uso della banda dei 2 GHz per nuovi scopi.
3.
Terzo motivo, dedotto in via subordinata a sostegno delle conclusioni per annullamento, vertente su errori di interpretazione
—
La decisione della Commissione contenuta nelle summenzionate lettere del 14 e del 21 febbraio 2017 dovrebbe essere annullata in quanto la Commissione è incorsa in errore nell’interpretare: i) le disposizioni che definiscono i suoi poteri nel settore dell’armonizzazione dello spettro degli MSS; ii) la portata del suo obbligo di garantire il pieno rispetto dei principi generali delle norme dell’Unione, applicabili alla fattispecie, in materia di pubblici appalti; iii) i propri obblighi di prevenire divergenze tra le decisioni adottate dagli Stati membri e di garantire che il mercato interno per servizi mobili satellitari paneuropei che forniscono connettività universale non sia frammentato e iv) la portata del suo obbligo di leale cooperazione per assistere gli Stati membri nell’espletare i compiti derivanti dai Trattati.
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