3.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/34
Ricorso proposto il 2 maggio 2017 — Labiri/CESE
(Causa T-256/17)
(2017/C 213/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare:
—
la decisione del Comitato economico e sociale europeo di non eseguire in buona fede il punto 3 dell’accordo di composizione amichevole tra parti, è annullata;
—
il Comitato economico e sociale europeo è condannato a pagare al ricorrente la somma di EUR 250 000;
—
il convenuto è condannato alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE nei limiti in cui la decisione impugnata, secondo cui il convenuto sarebbe nell’impossibilità di eseguire un accordo sottoscritto nell’ambito di una composizione amichevole intervenuta nella causa F-33/15, Labiri/CESE, costituirebbe una mancata esecuzione di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Una siffatta illegittima omissione di dare esecuzione all’accordo in tal modo concluso costituirebbe, peraltro, una violazione del dovere di diligenza nei confronti del ricorrente, del dovere di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dei principi di esecuzione in buona fede degli accordi volontari tra parti nonché del principio di buona amministrazione e del dovere di assistenza derivante dall’articolo 24 dello Statuto dei funzionari.
2.
Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, consistente più precisamente in uno sviamento di procedura nei limiti in cui il convenuto non avrebbe mai avuto l’intenzione di eseguire lealmente l’accordo intervenuto tra parti e avrebbe firmato quest’ultimo al solo fine di ottenere la sua rinuncia agli atti nella causa F-33/15.
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