26.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 202/27
Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT)
(Causa T-266/17)
(2017/C 202/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kwizda Holding GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Wiltschek, D. Plasser e K. Majchrzak, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dermapharm GmbH (Vienna, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «UROAKUT» — Domanda di registrazione n. 13 854 146
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 nel procedimento R 1221/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il ricorso e modificare la decisione impugnata in modo che sia respinta l’opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 854 146 UROAKUT; in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO);
—
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso;
—
condannare l’interveniente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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