10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/35
Ricorso proposto l’8 maggio 2017 — Quadri di Cardano/Commissione
(Causa T-273/17)
(2017/C 221/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alessandro Quadri di Cardano (Schaerbeek, Belgio) (rappresentanti: N. De Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare e statuire che
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la decisione del 19 luglio 2016 del PMO che ha fissato i suoi diritti individuali in occasione della sua entrata in servizio presso l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) è annullata, nella parte in cui gli nega la concessione dell’indennità di dislocazione pari al 16 % in applicazione dell’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto e comporta, di conseguenza, la mancata concessione dei relativi diritti, segnatamente le spese di viaggio annuali;
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la convenuta è condannata alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione delle discussioni e dei negoziati legati al periodo che ha preceduto la riforma dello Statuto dei funzionari e, in particolare, delle legittime aspettative, dei principi del legittimo affidamento e di certezza giuridica del ricorrente nonché dei diritti acquisiti di quest’ultimo, a motivo dell’improvvisa differente analisi del suo fascicolo relativo ai diritti individuali.
2.
Secondo motivo, vertente sul contratto interinale a tempo determinato di diritto belga fatto valere dalla Commissione per giustificare lo stabilimento della residenza in Belgio, da parte del ricorrente, allorché quest’ultimo prestava attività lavorativa per un datore di lavoro privato. Detto motivo è suddiviso in tre parti.
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Prima parte, vertente sullo sviamento di potere e sull’abuso di potere, da parte della Commissione, allorché ha tentato di escludere un qualsiasi vincolo di subordinazione da essa detenuto nei confronti del ricorrente durante il periodo in cui quest’ultimo svolgeva attività lavorativa interinale a tempo determinato al fine giustificarsi a fronte dell’esistenza di un’attività lavorativa al servizio di un’organizzazione internazionale che deve in via di principio rinviare l’analisi delle condizioni richieste dall’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto;
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seconda parte, vertente sull’errore di diritto, sulla violazione delle norme giuridiche belghe in materia di contratti a tempo determinato nonché sullo sviamento della legge, nei quali sarebbe incorsa la Commissione;
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terza parte, vertente sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio di buona amministrazione.
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