24.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 239/49
Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Michela Curto/Parlamento europeo
(Causa T-275/17)
(2017/C 239/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Michela Curto (Genova, Italia) (rappresentanti: L. Levi e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata del 30 giugno 2016, che ha respinto la richiesta di assistenza della ricorrente e, se necessario, la decisione di rigetto della denuncia;
—
condannare il convenuto a versare alla ricorrente l’importo di EUR 10 000, o qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà appropriata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
—
La ricorrente deduce che il convenuto ha commesso un errore nel ritenere che la condotta contestata non fosse inappropriata e un ulteriore errore nel concludere che tale condotta non aveva minato la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psicologica della ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto e dell’obbligo di prestare assistenza.
—
La ricorrente sostiene, inter alia, che il convenuto ha omesso di esaminare seriamente e rapidamente la richiesta di assistenza, come previsto dalla giurisprudenza applicabile.
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