3.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/37
Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — GE.CO.P./Commissione
(Causa T-280/17)
(2017/C 213/51)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: G. Naticchioni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, previo accertamento dell’intervenuta adozione in maniera illegittima da parte della Commissione europea — Ufficio Infrastrutture e Logistica Lussemburgo — della Decisione del 7 marzo 2017 comportante nei confronti della ricorrente GE.CO.P. S.p.A. l’esclusione per 2 anni dalle procedure di gara europee e la pubblicazione del provvedimento, procedere all’annullamento di tale Decisione e di tutti gli atti ad essa conseguenziali o presupposti, anche non conosciuti da GE.CO.P. Con vittoria delle spese e compensi professionali relativi al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Alla base dell’attuale provvedimento impugnato vi è la risoluzione d’ufficio adottata dalla Commissione il 5 agosto 2015 del contratto di appalto n. 09bis/2012/OIL — Lotto 1, riguardante i lavori di ristrutturazione di due edifici, denominati «Foyer européen» siti in Lussemburgo, affidati alla GE.CO.P.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 8 del Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2015 L 286, pag. 1), nonché la violazione dell’articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non è stata preceduta da regolare procedura in contradittorio. La parte ricorrente sostiene di non essere stata avvisata dell’avvio della procedura di esclusione e quindi di non essere stata posta in grado di difendersi all’interno della procedura e di far valere le ragioni a proprio favore davanti all’Istanza.
Qualora la parte instante fosse stata posta in condizione di difendersi avrebbe fatto valere argomenti a propria difesa che verosimilmente avrebbero potuto condurre ad un altro parere in merito da parte dell’Istanza ed un altro esito, più favorevole a GE.CO.P., del complessivo procedimento.
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