17.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 231/35
Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — SH/Commissione
(Causa T-283/17)
(2017/C 231/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: SH (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e,
di conseguenza:
—
constatare l’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari;
—
annullare la decisione del 13 luglio 2016 dell’Ufficio di Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (in prosieguo: il «PMO») e, nei limiti del necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 3 febbraio 2017;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’eccezione di illegalità sollevata contro la decisione del 13 luglio 2016, con cui si fa valere che quest’ultima sarebbe basata sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari che violerebbe il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità e/o sua nascita, il principio di uguaglianza, il diritto all’educazione, la tutela degli interessi dei bambini, il principio di proporzionalità e di legittimità di ogni deroga ai diritti sanciti dalla Carta.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la decisione del 13 luglio 2016 sarebbe basata su una disposizione illegittima dello Statuto.
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