17.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 231/36
Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Le Pen/Parlamento
(Causa T-284/17)
(2017/C 231/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: M. Ceccaldi, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla richiesta di revoca dell’immunità di Marine Le Pen 2016/2295 (IMM);
—
condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Marine Le Pen la somma di EUR 35 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
—
condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Marine Le Pen la somma di EUR 5 000 a titolo di rimborso delle spese ripetibili;
—
condannare il Parlamento europeo alle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (in prosieguo: il «protocollo»). Tale motivo è costituito da quattro parti.
—
Prima parte, relativa all’estensione dell’immunità prevista all’articolo 8 del protocollo.
—
Seconda parte, relativa all’oggetto dell’immunità prevista all’articolo 8 del protocollo.
—
Terza parte, relativa alla tradizionale salvaguardia da parte del Parlamento dell’immunità prevista all’articolo 8 del protocollo.
—
Quarta parte, relativa alla violazione dell’immunità della sig.ra Le Pen prevista all’articolo 8 del protocollo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo. Tale motivo è costituito da tre parti.
—
Prima parte, relativa all’oggetto dell’articolo 9 del protocollo.
—
Seconda parte, relativa all’errore di diritto del Parlamento europeo circa la revoca dell’immunità della sig.ra Le Pen.
—
Terza parte, relativa al fatto che la decisione di revocare l’immunità sarebbe contraria all’indipendenza della sig.ra Le Pen e dell’istituzione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione. Tale motivo è costituito da due parti.
—
Prima parte, relativa al diverso trattamento della sig.ra Le Pen rispetto a situazioni analoghe, e alla violazione del principio di parità di trattamento.
—
Seconda parte, relativa al fatto che la decisione impugnata rappresenterebbe un caso manifesto di fumus persecutionis e violerebbe il principio di buona amministrazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa.
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