7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/29
Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Danpower Baltic/Commissione
(Causa T-295/17)
(2017/C 256/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Danpower Baltic UAB (Kauno, Lituania) (rappresentanti: D. Fouquet, J. Nysten e J. Voß, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione sull’aiuto di Stato del 19 settembre 2016 nella causa SA.41539 (2016/N) — Lituania, aiuto all’investimento per una centrale elettrica di cogenerazione ad alto rendimento a Vilnius, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė Viniaus Kogeneracinee Jeqaine — C(2016) 5943final;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto fondata su elementi di prova insufficienti, incompleti, irrilevanti e discordanti
—
La decisione della Commissione si fonda su elementi di prova insufficienti, incompleti, irrilevanti e discordanti. Ciò riguarda in particolare la disponibilità di investimenti privati in centrali termoelettriche di cogenerazione e in altre centrali termiche, l’impatto ambientale delle centrali termoelettriche di cogenerazione, le attuali capacità di incenerimento di rifiuti in Lituania, lo status quo del mercato del riscaldamento a Vilnius e la mancata conduzione da parte di Lietuvos Energija di una procedura di gara praticabile per la selezione di un partner privato. Tali informazioni non sono state prese in considerazione dalla convenuta.
2.
Secondo motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE, nella parte in cui viene meno alla notifica e alla valutazione individuali necessarie per gli aiuti su vasta scala e presuppone il contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune
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La decisione della Commissione viola l’articolo 107 TFUE nella parte in cui non rispetta la notifica e la valutazione individuali necessarie per gli aiuti su vasta scala e presuppone il contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune. La decisione della Commissione non valuta adeguatamente, ai sensi del paragrafo 33 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, se l’aiuto di Stato sia utile per la protezione dell’ambiente. La convenuta ha utilizzato un criterio di valutazione erroneo e non ha considerato che le potenziali riduzioni di CO2 sono significativamente inferiori a quanto indicato nella decisione.
3.
Terzo motivo concernente l’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE laddove comporta un’elusione della gerarchia dei rifiuti in Lituania
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La decisione della Commissione viola l’articolo 107 TFUE nella parte in cui comporta un’elusione della gerarchia dei rifiuti in Lituania. L’aiuto di Stato aumenterà ulteriormente la sovraccapacità degli impianti di incenerimento di rifiuti in Lituania e ridurrà gli incentivi all’aumento del riciclaggio e del riutilizzo. Ciò costituirà un ostacolo al raggiungimento da parte della Lituania dell’obiettivo di riciclaggio del 50 % di cui alla direttiva 2008/98/CE. La stessa Commissione europea ha esortato il governo lituano a non incentivare la realizzazione di inceneritori.
4.
Quarto motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE nella parte in cui conclude che sussisterebbe la necessità di un intervento statale sotto forma di aiuto di Stato
—
La convenuta non ha esaminato né fornito prove che il mercato del riscaldamento del distretto di Vilnius comporterebbe analoghi miglioramenti della protezione ambientale tramite la sostituzione del gas con la biomassa senza necessità di un intervento statale. Non esiste alcun fallimento di mercato nel mercato del riscaldamento a Vilnius. Quello del riscaldamento è un mercato concorrenziale con prezzi concorrenziali che incentiva adeguatamente gli investimenti in biomasse neutre in termini di CO2 e la capacità di incenerimento dei rifiuti.
5.
Quinto motivo concernente l’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE nella parte in cui conclude per la proporzionalità dell’aiuto
—
La decisione della Commissione omette di condurre una valutazione adeguata della proporzionalità laddove accetta le informazioni fornite dal governo lituano senza prove e utilizza uno scenario controfattuale errato confrontando progetti di investimento completamente distinti (centrali termoelettriche di cogenerazione e caldaie che assicurano unicamente il riscaldamento anziché confrontare due progetti di centrali termoelettriche di cogenerazione).
6.
Sesto motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE nella parte in cui conclude che l’aiuto di Stato avrebbe un effetto di incentivazione
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La convenuta si fonda sulla deduzione del governo lituano secondo la quale il beneficiario non avrebbe altrimenti costruito la centrale termoelettrica di cogenerazione di Vilnius, circostanza tuttavia erronea in quanto tali attività rientrano esattamente nell’oggetto dell’attività ordinaria del beneficiario, vale a dire che non occorre che siano ulteriormente incentivate.
7.
Settimo motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE laddove giudica erroneamente l’impatto sulla concorrenza nel mercato del riscaldamento di Vilnius
—
La convenuta disponeva di informazioni riguardanti la concorrenza sul mercato del riscaldamento di Vilnius, ma le ha manifestamente valutate in modo erroneo laddove ha concluso che non vi sarebbe stato alcun impatto. Segnatamente, la minaccia di esclusione degli attuali operatori sul mercato, come la ricorrente, non è stata sufficientemente esaminata e le conclusioni della convenuta sono pertanto errate. L’aiuto di stato escluderà produttori di calore autonomi che gestiscono centrali termiche a biomasse neutre in termini di CO2. Inoltre, l’aiuto di Stato consente alla Vilnius KJ di divenire immediatamente un operatore di mercato dominante con una quota di mercato pari a circa il 51 %.
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