7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/30
Ricorso proposto l’11 maggio 2017 — Iordachescu e a./Parlamento e a.
(Causa T-298/17)
(2017/C 256/36)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrenti: Adrian Iordachescu (Bucarest, Romania), Florina Iordachescu (Bucarest), Mihaela Iordachescu (Bucarest), Cristinel Iordachescu (Bucarest) (rappresentante: A. Cuculis, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la direttiva 2014/40/UE, l’articolo 10 e l’allegato II «catalogo delle immagini» con riferimento principalmente al pittogramma della sezione WARNING 5 «Set 1 Image»;
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in subordine, modificare parzialmente la direttiva 2014/40, l’articolo 10 e l’allegato II approvati dalla Commissione europea, in considerazione dell’assenza di qualsiasi rinvio sui pacchetti di sigarette a un collegamento informativo o a un «disclaimer» concernente le foto che compaiono sui pacchetti di sigarette e inserire su tutti i pacchetti di sigarette dell’Unione europea un’avvertenza riguardante le immagini che compaiono sui pacchetti di sigarette, con rinvio particolare a un collegamento in cui si possano leggere informazioni riferite alle immagini che compaiono su tali pacchetti al fine di dissipare qualsiasi sospetto;
—
modificare la modalità di attuazione del consenso delle persone che compaiono su tali pacchetti di sigarette in modo che le persone che compariranno sui pacchetti di sigarette diano il consenso per la pubblicazione del vero nome e dei dati medici personali affinché non possano essere confuse né possa sorgere un’altra confusione in relazione alle persone che compaiono su tali pacchetti di sigarette, e che i dati personali e i dati di natura medica facciano parte integrante del collegamento a cui saranno rinviate le persone che vorranno conoscere l’identità/l’anamnesi medica dei soggetti che compaiono sui pacchetti di sigarette;
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obbligare entrambe le istituzioni, congiuntamente alla Commissione europea, a presentare un esemplare conforme all’originale del consenso prestato dalla persona che compare nell’insieme di immagini numero 5, serie uno, senza la dissimulazione delle informazioni personali, e le immagini riferite al consenso dato per poter effettuare una perizia penale sulle fotografie.
—
obbligare i convenuti al pagamento dell’importo di EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento dei danni morali quantificati in base alla sofferenza causata dalla comparsa di tale immagine dal periodo relativamente breve del decesso del padre dei ricorrenti e per la sofferenza creata dalla dissimulazione delle informazioni che avrebbero potuto chiarire la situazione dell’uomo sui pacchetti di sigarette di modo che la sofferenza della famiglia avrebbe avuto una durata molto più breve.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un motivo vertente sugli effetti della direttiva 2014/40/UE sulla loro vita quotidiana tenuto conto dell’angoscia provocata dalla somiglianza della persona sui pacchetti di sigarette al loro padre deceduto.
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