31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/31
Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Hebberecht/SEAE
(Causa T-315/17)
(2017/C 249/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chantal Hebberecht (Addis Abeba, Etiopia) (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale,
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
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annullare la decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (Ares(2017) 615970 — 03/02/2017) per quanto riguarda il diniego della proroga di un anno della missione della sig.ra Hebberecht come capo delegazione dell’UE presso la Repubblica federale democratica di Etiopia;
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 250 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;
—
in subordine,
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 200 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;
—
in ulteriore subordine,
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 150 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;
—
in ulteriore subordine,
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 100 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;
—
in ulteriore subordine,
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 50 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;
—
condannare il SEAE alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto la ricorrente ritiene che la decisione di non prorogare la sua missione di capo delegazione dell’Unione europea («UE») presso la Repubblica federale democratica di Etiopia («Etiopia») sembri essere direttamente collegata a un’ondata di aggressioni e di discriminazioni a carattere antisemita.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’interesse del servizio, laddove la proroga della ricorrente sarebbe stata giustificata sulla base di vari elementi che tengano conto dell’interesse del servizio, quali:
—
il mantenimento di una delegazione gestita e organizzata efficacemente, con personale qualificato, motivato ed efficiente sotto la direzione di un capo delegazione competente;
—
il mantenimento di un capo delegazione con un’esperienza di 28 anni in relazioni diplomatiche, politiche ed economiche e di cooperazione in un paese che ha lo status di partner eccezionale dell’UE quale l’Etiopia;
—
il contributo a salvaguardare la stabilità del paese e a evitarne la dissoluzione per via dello scoppio di una guerra civile;
—
il contributo a fermare l’attuale flusso migratorio e a impedire che aumenti.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, giacché la missione di altri funzionari che si trovavano in una situazione identica a quella della ricorrente sarebbe stata prorogata sulla base di giustificazioni a loro volta identiche a quelle addotte da quest’ultima nella sua domanda di proroga di un anno. In tale contesto, la ricorrente eccepisce altresì l’inosservanza delle misure di discriminazione positive previste dallo Statuto per il raggiungimento della parità, argomento avvalorato dal fatto che il nuovo capo delegazione nominato in sostituzione della medesima è un uomo.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della continuità del servizio, che rappresenta un criterio essenziale della decisione di proroga, in quanto anche altre cinque persone sono in partenza, tra cui il capo di cooperazione e il capo della sezione sviluppo rurale e sicurezza alimentare, due posti chiave per la cooperazione e lo sviluppo. La ricorrente sostiene quindi che, in tali condizioni, la sua proroga di un anno come capo delegazione garantirebbe la continuità del servizio e la formazione dei futuri colleghi.
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