7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/31
Ricorso proposto il 25 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/FEI
(Causa T-320/17)
(2017/C 256/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri e C-N. Dede, avvocati)
Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del convenuto di aggiudicazione comunicata alle ricorrenti il 16 marzo 2017, relativa all’offerta depositata dalle ricorrenti in risposta alla procedura di appalto pubblico (riferimento 2016-MIBO_IPA_PPI-002), con cui sono state informate del fatto che la loro offerta non era stata considerata come la più economica;
—
condannare il convenuto al risarcimento, a favore delle ricorrenti, di danni punitivi per l’importo di EUR 100 000 (euro centomila); e
—
condannare il convenuto a pagare le spese legali e altri costi, nonché le spese sostenute in relazione al presente ricorso, anche nel caso sia respinto.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un solo motivo, relativo al fatto che il convenuto avrebbe violato le norme di diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, i principi di trasparenza e le disposizioni delle direttive in materia di appalti pubblici, nonché la Guida Pratica del FEI, non avendo comunicato alle ricorrenti i punteggi assegnati all’offerta prescelta per ciascun criterio di aggiudicazione e un’analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza della loro offerta rispetto a quella prescelta. Le ricorrenti sostengono che il convenuto ha violato il principio di buona amministrazione pregiudicando il diritto delle ricorrenti ad un ricorso effettivo avverso la decisione impugnata.
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