17.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 231/52
Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Ceobus e a./Commissione
(Causa T-330/17)
(2017/C 231/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Ceobus (Génicourt, Francia), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains — CTVMI (Mantes-la-Jolie, Francia), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trappes, Francia), Les cars Perrier (Trappes), Tim Bus (Magny-en-Vexin, Francia), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mantes-la-Jolie) (rappresentante: D. de Combles de Nayves, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
in via principale, annullare la decisione della Commissione del 2 febbraio 2017 SA.26763, relativa agli aiuti che si presumono concessi alle imprese di trasporto in comune da parte della regione Île-de-France, in quanto essa considera che il regime di aiuti attuato dalle regione Île-de-France a partire dal 1984 e fino al 2008 costituisce un regime di aiuti nuovo che è stato «illegittimamente eseguito»;
—
in subordine, annullare la decisione della Commissione del 2 febbraio 2017 SA.26763, relativa agli aiuti che si presumono concessi alle imprese di trasporto in comune da parte della regione Île-de-France, in quanto essa considera che gli aiuti individuali erogati in base al regime di aiuti della regione Île-de-France tra il maggio 1994 e il 25 novembre 2008 costituiscono aiuti nuovi che sono stati «illegittimamente eseguiti».
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, sollevato nell’ambito del primo capo delle conclusioni, vertente sulla violazione dell’articolo 108 TFUE, sulla violazione dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento n. 2015/1589») (GU 2015, L 248, pag. 9), nonché sulla violazione del giudicato intrinseco alle sentenze emanate su rinvio pregiudiziale dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, sollevato nell’ambito del secondo capo delle conclusioni, vertente sulla violazione dell’articolo 17 del regolamento n. 2015/1589, in quanto la Commissione avrebbe qualificato come misura interruttiva della prescrizione un provvedimento che non rispettava i criteri di qualificazione in tale categoria delle misure previste da tale articolo.
3.
Terzo motivo, sollevato nell’ambito del secondo capo delle conclusioni, vertente dalla violazione dei diritti processuali dei terzi interessati, in quanto la Commissione avrebbe considerato nella sua decisione di avvio che la prescrizione era stata interrotta non mediante il deposito di un ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi, bensì dalla prima domanda di informazioni presentata dalla Commissione il 25 novembre 2008.
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