17.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 231/53
Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Steifer/CESE
(Causa T-331/17)
(2017/C 231/68)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Guy Steifer (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 21 ottobre 2002 del Direttore delle Risorse umane e finanziarie del CESE, che respinge la domanda del 2 ottobre 2002 presentata dal ricorrente e diretta a ottenere il rimborso, maggiorato degli interessi vigenti, della parte non riscattata dei diritti pensionistici belgi spettanti al ricorrente e trasferiti al regime comunitario;
—
annullare l’avviso di accertamento dei diritti pensionistici di anzianità spettanti al ricorrente, emesso con la decisione n. 360/03 A, del 15 dicembre 2003, nei limiti in cui escludeva o ometteva di prevedere il rimborso degli arretrati periodici corrispondenti alla pensione di vecchiaia dell’interessato, che sarebbero stati versati dall’Office national des pensions (Ufficio nazionale di previdenza sociale; in prosieguo: l’«ONP») del Regno del Belgio sul conto bancario del CESE a decorrere dal 1o gennaio 2004, a causa del trasferimento dei suoi diritti pensionistici;
—
condannare il CESE a rimborsare al ricorrente l’importo degli arretrati periodici versati dall’ONP al Comitato a partire dal 1o gennaio 2004 a titolo del trasferimento dei diritti pensionistici ad esso spettanti, maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla BCE per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti, a decorrere dalla data in cui tali rimborsi avrebbero dovuto essere effettuati e fino al completo pagamento;
—
condannare il CESE a rimborsare ogni mese al ricorrente l’importo degli arretrati periodici che dovrebbero ancora essere versati dall’ONP sul conto bancario del Comitato;
—
condannare il CESE alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del principio del divieto di arricchimento senza causa dell’Unione europea, del diritto di proprietà e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari interpretato alla luce dei suoi obiettivi, nei limiti in cui le decisioni impugnate escluderebbero o non prevederebbero il diritto spettante alla parte ricorrente di ottenere il rimborso dell’importo della sua pensione nazionale che non avrebbe contribuito alla costituzione della pensione ad esso spettante nell’ambito del regime dell’Unione europea.
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