31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/35
Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — E-Control/ACER
(Causa T-332/17)
(2017/C 249/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia del 17 marzo 2017, Caso A-001-2017 (consolidata);
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condannare la convenuta alla spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto l’ACER competente a modificare la proposta del sistema di trasmissione.
—
La ricorrente ritiene che la commissione dei ricorsi abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la modifica della proposta dei gestori di sistemi di trasmissione fosse una competenza dell’ACER, in quanto il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (1) non prevede tale competenza.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto l’ACER competente nonostante non abbia preso in considerazione la richiesta di modifica della ricorrente.
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La ricorrente ritiene che l’ACER non abbia preso in considerazione la richiesta di modifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione. Secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi avrebbe commesso un errore di diritto nel giungere alla conclusione che l’ACER fosse competente, nonostante non abbia preso in considerazione la richiesta di modifica.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto l’ACER competente ad introdurre una zona di offerta ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione.
—
La ricorrente ritiene che la commissione dei ricorsi sia incorsa in un errore manifesto di diritto nel giungere alla conclusione che l’ACER fosse competente a modificare la configurazione delle zone di offerta e ad introdurne di nuove ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione. Secondo la ricorrente, l’ACER avrebbe agito ultra vires e non avrebbe tenuto in considerazione il quadro giuridico e la competenza degli Stati membri.
4.
Quarto motivo, vertente sull’assenza di una valida giustificazione e su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto che l’ACER abbia dimostrato una congestione strutturale esistente al confine tra Germania e Austria.
—
La ricorrente ritiene che i propri diritti procedurali non siano stati rispettati in quanto la commissione dei ricorsi non ha affrontato gli argomenti presentati nel ricorso, facendo invece affidamento su un’affermazione generica priva di qualsiasi relazione con il caso in questione. Qualora il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che la commissione dei ricorsi ha fornito una giustificazione sufficiente, la ricorrente sostiene che la commissione dei ricorsi è altresì incorsa in un errore di diritto nell’accettare, senza alcun riferimento alla norma giuridica, la conclusione dell’ACER basata su un’errata definizione della nozione di «congestione».
5.
Quinto motivo, vertente sull’assenza di una valida giustificazione e su un errore di diritto nel non prendere in considerazione la richiesta di prove della ricorrente.
—
La ricorrente ritiene che la commissione dei ricorsi non abbia fornito alcuna valutazione significativa della richiesta e abbia pertanto violato l’obbligo di fornire una valida giustificazione. Secondo la ricorrente, dal momento che la commissione dei ricorsi deve giungere ad una conclusione motivata in merito alla fondatezza del ricorso, la stessa ha l’obbligo, se necessario, di richiedere informazioni per decidere sul caso in questione. La ricorrente reputa che la commissione dei ricorsi sia pertanto incorsa in un errore di diritto nel rigettare tale richiesta di informazioni.
6.
Sesto motivo, vertente sull’assenza di una valida giustificazione e su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto che l’introduzione di un confine di zona di offerta fosse proporzionata.
—
La ricorrente deduce due motivi distinti, l’assenza di una valida giustificazione, in quanto violazione di diritti procedurali, e l’errore di diritto con riferimento alle norme giuridiche. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il principio fondamentale di proporzionalità di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 714/2009 (2), che è altresì un principio fondamentale del TFUE.
(1) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).
(2) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).
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