31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/39
Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — FLA Europe/Commissione
(Causa T-347/17)
(2017/C 249/53)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: FLA Europe NV (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e B. Natens, advocaten)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il ricorso;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, FUE e, in subordine, del principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, FUE.
—
Il regolamento controverso sarebbe privo di motivazione.
—
La Commissione non sarebbe stata legittimata ad adottare il regolamento controverso.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE, poiché non sarebbero state adottate le misure necessarie all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, C&J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (1) e del principio della certezza del diritto (divieto di retroattività), poiché sarebbero stati istituiti dazi antidumping su prodotti in libera pratica.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036, poiché sarebbero stati istituiti dazi antidumping senza una nuova valutazione degli interessi dell’Unione.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, FUE, poiché sarebbe stato adottato un atto che andrebbe oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
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