31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/40
Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Nike European Operations Netherlands e a./Commissione
(Causa T-351/17)
(2017/C 249/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi), Hugo Boss AG (Metzingen, Germania), Timberland Europe BV (Almelo, Paesi Bassi), New Balance Athletic Shoes (UK) Ltd (Warrington, Regno Unito), Wolverine Europe BV (Amsterdam, Paesi Bassi) and Wolverine Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 64, pag. 72);
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, secondo cui la Commissione europea non aveva la competenza giuridica per adottare il regolamento controverso.
2.
Secondo motivo, secondo cui la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l’imposizione retroattiva del dazio antidumping già prescritto da parte del regolamento controverso (i) è priva di base giuridica, è fondata su un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base (1) e viola l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, (ii) non è conforme ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto e al divieto di retroattività per quanto concerne le ricorrenti, (iii) si fonda su un’errata applicazione dell’articolo 266 TFUE e su un abuso di potere da parte della Commissione europea, e viola l’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
3.
Terzo motivo, secondo cui l’imposizione retroattiva del dazio antidumping ai fornitori delle ricorrenti, impedendo il rimborso delle ricorrenti, viola il divieto di discriminazione.
4.
Quarto motivo, secondo cui la Commissione europea ha erroneamente fatto uso dei propri poteri nella valutazione dell’economia di mercato e delle richieste di trattamento riservato e ha violato il divieto di discriminazione.
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
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