31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/41
Ricorso proposto il 7 giugno 2017 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI)
(Causa T-359/17)
(2017/C 249/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aldo Supermarkets (Varna, Bulgaria) (rappresentante: C. Saettel, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ALDI» – Domanda di registrazione n. 12 749 586
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 nel procedimento R 976/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
—
Violazione della regola 19 del regolamento n. 2868/95;
—
Motivazione contraddittoria, in quanto la commissione di ricorso, al punto 18 della decisione impugnata, ha ammesso che il formulario di opposizione conteneva una rappresentazione a colori del marchio anteriore, e, al punto 24 della medesima decisione, che la ricorrente aveva prodotto un file PDF dal quale risultava la rappresentazione a colori del marchio, mentre tali affermazioni sono inconciliabili con la constatazione effettuata ai punti da 22 a 25 della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, la ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza del suo marchio anteriore non fornendo alcuna rappresentazione a colori di tale marchio;
—
Violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la commissione di ricorso ha rilevato d’ufficio la violazione della regola 19 del regolamento di esecuzione, senza aver ascoltato le parti su tale motivo, mentre il principio del contraddittorio impone alle commissioni di ricorso di ascoltare le parti su qualsiasi motivo che intendano sollevare d’ufficio;
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Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione.
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