31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/42
Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Jana shoes e a./Commissione
(Causa T-360/17)
(2017/C 249/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Jana shoes GmbH & Co. KG (Detmold, Germania), Novi International GmbH & Co. KG (Detmold, Germania), GmbH & Co. KG (Detmold, Germania), Wendel GmbH & Co. KG Schuhproduktionen International (Detmold, Germania) e Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (Detmold, Germania) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
ammettere il ricorso;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 64, pag. 72);
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, secondo il quale, privo di base giuridica, il regolamento n. 2017/423 viola il principio di attribuzione di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TUE e, in ogni caso, il principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2.
Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International, il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 266 TFUE.
3.
Terzo motivo, secondo cui, nell’imporre un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «nel periodo di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 1472/2006 e del regolamento del Consiglio (UE) n. 1294/2009», il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (1), e il principio di certezza del diritto (divieto di retroattività).
4.
Quarto motivo, secondo cui, nell’imporre un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 21 del regolamento n. 2016/1036, e in ogni caso è manifestamente erroneo concludere che l’imposizione del dazio antidumping fosse nell’interesse dell’Unione.
5.
Quinto motivo, secondo cui, nell’adottare un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
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