7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/34
Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Qualcomm e Qualcomm Europe contro Commissione
(Causa T-371/17)
(2017/C 256/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti), Qualcomm Europe, Inc. (San Diego) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato and M. Davilla, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
Annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione europea, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio n. 1/2003 nel procedimento AT.39711 — Qualcomm (predation); e
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola il principio di necessità
—
Le ricorrenti asseriscono in primo luogo che la decisione impugnata travalica i limiti della ristretta portata dell’indagine della Commissione, atteso che tale portata è stata definita nella comunicazione degli addebiti, nell’audizione, nella riunione sullo stato di avanzamento e nelle precedenti richieste di informazioni, sotto il profilo sia della durata del presunto abuso sia del possibile danno sostenuti dalla Commissione.
—
Esse sostengono inoltre che le domande di vasta portata contenute nella decisione impugnata non possono essere qualificate come domande integrative intese a ottenere chiarimenti in relazione alle argomentazioni da esse addotte in risposta alla comunicazione degli addebiti e durante l’audizione, bensì come richieste completamente nuove e ingiustificate.
—
Inoltre, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è intesa a insistere su aspetti relativi a risposte da esse fornite a richieste di informazioni formulate, in taluni casi, più di cinque anni fa e relative a fatti verificatisi dieci anni fa o ancora prima. Le ricorrenti sostengono che, ove le informazioni integrative ora richieste fossero state realmente necessarie alla Commissione per svolgere la propria indagine, esse si sarebbero legittimamente aspettate che la Commissione richiedesse dette informazioni e detti chiarimenti quanto meno prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti nel dicembre 2015 e non all’inizio del 2017.
—
Inoltre, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata richiede loro di eseguire una significativa mole di lavoro per conto della Commissione, compresa l’elaborazione di dati che devono essere forniti in un determinato formato.
—
Infine, le ricorrenti asseriscono che la Commissione non potrebbe imporre, dietro minaccia di ammende, un onere che apparentemente consente loro di corroborare le argomentazioni svolte da esse nella risposta alla contestazione degli addebiti.
2.
Secondo motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità
—
Le ricorrenti sostengono che la raccolta o la compilazione delle informazioni che la decisione impugnata mira a ottenere da esse è ingiustificata, di vasta portata ed estremamente onerosa. Secondo le ricorrenti la decisione impugnata richiede loro di raccogliere una grande quantità di informazioni che non raccolgono e conservano in modo sistematico nell’ordinario svolgimento delle attività e di eseguire una cospicua mole di lavoro per conto della Commissione.
—
Le ricorrenti asseriscono inoltre che le penalità di mora previste nella decisione impugnata nel caso in cui le stesse non forniscano dette informazioni entro i termini specificati sono ingiustificate e i termini fissati sono irragionevoli.
3.
Terzo motivo, vertente sulla insufficiente motivazione della decisione impugnata
—
Le ricorrenti sostengono che in taluni casi la decisione impugnata fornisce motivazioni non convincenti, poco chiare, vaghe e inadeguate che non giustificano le richieste di informazioni superflue ed eccessive della Commissione. Secondo le ricorrenti, in altri casi la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione. Le ricorrenti affermano, pertanto, di non riuscire a comprendere i motivi per cui le informazioni richieste sarebbero necessarie alla Commissione per effettuare la propria indagine.
4.
Quarto motivo, secondo cui la decisione controversa mira a conseguire un’indebita inversione dell’onere della prova
Le ricorrenti asseriscono che la decisione impugnata mira a invertire l’onere della prova e, di fatto, a «esternalizzare» presso le ricorrenti la costituzione di un fascicolo di accuse contro esse stesse. In particolare, nella decisione impugnata si richiede alle ricorrenti di verificare, per conto della Commissione, le proprie registrazioni contabili, sebbene detti dati siano stati sottoposti a diligente revisione da parte di controllori esterni. Analogamente, secondo le ricorrenti la decisione impugnata richiede alle stesse di dimostrare di avere svolto la propria attività secondo la legge.
5.
Quinto motivo, secondo cui la decisione impugnata viola il diritto a non a non autoaccusarsi
—
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata richiede loro di fornire «informazioni» che non possono essere legittimamente considerate come contenenti fatti o documenti, ma che costituiscono invece calcoli, dettagli e codici, prezzi ipotetici nonché analisi e interpretazioni di presupposti storici risalenti a diversi anni fa.
—
Le ricorrenti asseriscono altresì che la decisione impugnata richiede loro di dimostrare di avere adottato in modo proattivo misure per ottemperare alle norme sulla concorrenza dell’Unione europea.
6.
Sesto motivo, secondo cui la decisione impugnata viola il principio di buona amministrazione
Le ricorrenti sostengono che la tempistica dell’adozione, il contenuto e il contesto della decisione impugnata sollevano seri sospetti di cattiva amministrazione, di un impianto accusatorio e vessatorio e suggeriscono che la Commissione stia abusando dei propri ampi poteri di indagine nel tentativo di celare il mancato accertamento della presunta violazione dopo più di sette anni di indagini.
Full & Egal Universal Law Academy