21.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 277/48
Ricorso proposto il 15 giugno 2017 — SQ/BEI
(Causa T-377/17)
(2017/C 277/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: SQ (rappresentanti: N. Cambonie e P. Walter, avvocati)
Convenuta: Banca Europea per gli Investimenti
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui il Presidente conclude, erroneamente, in primo luogo, che le pratiche attuate dal Direttore della Comunicazione nei confronti della ricorrente, di cui ai punti da 20 a 24, 25, 31, 34, 46, 50 e 51 della relazione, non costituivano molestie psicologiche, in secondo luogo, che non era necessario avviare un procedimento disciplinare nei confronti di detto direttore e in terzo luogo, che la decisione impugnata che constatava che la ricorrente era stata vittima di molestie psicologiche deve rimanere strettamente riservata;
—
condannare la BEI al risarcimento, in primo luogo, del danno morale da essa subito risultante dalle molestie psicologiche del Direttore della Comunicazione constatate nella decisione impugnata e a concederle, a tale titolo, EUR 121 992 (cento ventun mila novecento novantadue), in secondo luogo, del danno morale da essa subito e che è separabile dall’illegittimità su cui è fondata la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata, e concederle, a tale titolo, EUR 25 000 (venticinquemila) e, in terzo luogo, del danno morale risultante, da un lato, dalla violazione, ad opera della Direttrice generale del personale, dell’indipendenza della procedura di segnalazione condotta dal Direttore della Conformità e, dall’altro lato, dall’atto di intimidazione o di minaccia di rappresaglie della Direttrice generale del personale nei confronti della ricorrente e a concederle a tale titolo EUR 25 000(venticinquemila);
—
condannare la BEI alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione nella qualificazione di talune pratiche denunciate dalla ricorrente, da cui sarebbe viziata la decisione della Banca europea per gli Investimenti (BEI) del 20 marzo 20 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:
—
prima parte, relativa a errori di diritto nell’applicazione del requisito secondo il quale gli atti di molestie psicologiche devono essere ripetitivi;
—
seconda parte, relativa a errori manifesti di valutazione risultanti dal fatto che talune pratiche denunciate sarebbero oggettivamente state di tale natura da minare la fiducia e in se stessi e l’autostima.
2.
Secondo motivo, relativo a errori legati al mancato avvio di un procedimento disciplinare, e che è diviso in due parti:
—
prima parte, sollevata in via principale, relativa a un errore di diritto;
—
seconda parte, sollevata in via subordinata, relativa a un errore manifesto di valutazione e/o a una violazione del principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’obbligo ingiunto alla ricorrente di mantenere riservata la decisione impugnata secondo la quale essa è stata vittima di molestie psicologiche da parte del Direttore della comunicazione.
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