31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/48
Ricorso proposto il 16 giugno 2017 — HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione
(Causa T-380/17)
(2017/C 249/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) e Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentati da: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker e H. Weiß, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea C(2017) 1650 final, del 5 aprile 2017, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e l’Accordo SEE, nel caso M. 7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente a decidere sulla transazione dal momento che tale transazione non aveva dimensioni europee. La Commissione è incorsa in un errore di diritto e violato l’articolo 1 del regolamento (CE) del Consiglio N. 139/2004 (1) (in prosieguo: il «regolamento comunitario sulle concentrazioni») considerando la HeidelbergCement e Schwenk,, anziché l’acquirente diretto Duna Dráva Cement, quali «imprese interessate».
1.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha disatteso gli articoli 2 e 8 del regolamento sulle concentrazioni, commesso errori manifesti di valutazione, nonché violato il suo obbligo di motivazione nella definizione del mercato geografico di riferimento.
2.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha disatteso l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle concentrazioni, vietando un’operazione senza dimostrare ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno.
3.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua valutazione degli effetti dell’operazione rispetto alla concorrenza.
4.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed errori manifesti di valutazione nella valutazione e nel rigetto della misura proposta.
5.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in vari errori di procedura e così violato requisiti procedurali essenziali, i diritti della difesa delle ricorrenti e i loro diritti fondamentali, incluso il principio di buona amministrazione e il suo obbligo di diligenza.
6.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente a vietare l’acquisto della Cemex Hungary dopo che aveva rinviato la parte ungherese della transazione affinché fosse oggetto di verifica da parte dell’autorità ungherese competente in materia di concorrenza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulla concorrenza.
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, p. 1).
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