4.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 293/37
Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione
(Causa T-400/17)
(2017/C 293/46)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
ILa ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (il «regolamento CLP»), nella parte in cui classifica ed etichetta la sostanza antrachinone inserendo la seguente voce nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio: numero della sostanza 606-151-00-4; dati di identificazione internazionale: antrachinone; numero CE: 201-549-0; numero CAS: 84-65-1; codici di classe e di categoria di pericolo: Carc. IB; codici di indicazioni di pericolo: H350; pittogrammi, codici di avvertenza: GHS08 Dgr; codici di indicazioni di pericolo: H350;
—
condannare la ricorrente alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP.
—
La classificazione e l’etichettatura non erano basate su elementi di prova sufficienti ottenuti da studi affidabili e accettabili che dimostrassero il nesso di causalità tra la sostanza antrachinone in quanto tale e una maggiore incidenza di tumori nelle sperimentazioni animali ai sensi dei punti 3.6.1 e 3.6.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente e dei principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP ha determinato la violazione, in particolare, del diritto della ricorrente al rispetto della proprietà e del principio della certezza del diritto.
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