21.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 277/51
Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB
(Causa T-411/17)
(2017/C 277/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (Rappresentati: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2017 relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), nonché l’allegato, nei limiti in cui la decisione impugnata e l’allegato riguardano il contributo della ricorrente, e
—
Condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo: violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per insufficiente motivazione della decisione
2.
Secondo motivo: violazione del diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta in quanto la ricorrente non è stata ascoltata
3.
Terzo motivo: violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta per mancata assoggettabilità della decisione a riesame
4.
Quarto motivo: violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE (1), dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2), dell’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), degli articoli 16 e 20 della Carta nonché del principio di proporzionalità a causa dell’applicazione del moltiplicatore per l’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme) (Sistema di tutela istituzionale)
5.
Quinto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità a causa dell’applicazione del fattore di correzione per il rischio
6.
Sesto motivo: illegittimità degli articoli da 4 a 7 e dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63 nonché dell’allegato I del medesimo regolamento delegato
(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 646/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2013, L 176, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).