4.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 293/38
Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — UF/EPSO
(Causa T-422/17)
(2017/C 293/48)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: UF (rappresentante: L. Gudaitė, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del convenuto del 4 aprile 2017 di escludere il ricorrente dal concorso di giurista linguista di lingua lituana EPSO/AD/335/16,
—
obbligare il convenuto ad autorizzare il ricorrente a correggere un errore manifesto, modificando il livello di conoscenza della lingua polacca da B1 a C1,
—
reintegrare il ricorrente nel concorso di giurista linguista di lingua lituana.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha leso il legittimo affidamento del ricorrente e l’ha indotto in errore, quando ha confermato che la sua candidatura era conforme a tutti i requisiti.
—
Il ricorrente afferma che il convenuto, dopo aver confermato il 9 gennaio 2017 che la sua candidatura era conforme a tutti i requisiti del bando di concorso e dopo averlo autorizzato a partecipare ai test informatici, l’ha indotto in errore e non gli ha permesso di correggere un manifesto lapsus calami, relativo al suo livello di conoscenza della lingua polacca, motivo per cui è stato successivamente escluso dal concorso.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha leso i diritti e le legittime aspettative del ricorrente, escludendolo dal concorso per il posto di giurista linguista di lingua lituana.
—
Il ricorrente sostiene che il convenuto, con la decisione del 4 aprile 2017, il convenuto l’ha escluso senza motivo dal concorso, sulla base del livello di conoscenza della lingua polacca indicato nel modulo di candidatura, poiché il convenuto conosceva il suo reale livello di conoscenza della lingua polacca in base alle informazioni fornite e ai risultati ottenuti nell’ambito della sua candidatura ad un altro concorso (EPSO/AD/328/16). Il ricorrente afferma che, in base alla giurisprudenza del Tribunale, la commissione giudicatrice ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato del concorso sono valutati in maniera appropriata e che la decisione di escludere un candidato dal concorso è considerata l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.
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