11.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 300/31
Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Nexans France e Nexans/Commissione
(Causa T-423/17)
(2017/C 300/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Nexans France (Courbevoie, Francia) e Nexans (Courbevoie) (rappresentanti: M. Powell e A. Rogers, Solicitors e G. Forwood, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2017) 3051 final del 2 maggio 2017 sulla richiesta di trattamento riservato presentata dalla Nexans France e dalla Nexans ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (caso AT.39610 — Cavi elettrici) nella parte in cui respinge le richieste di riservatezza delle ricorrenti in relazione al materiale che queste ultime, nella causa T-449/14, sostengono esser stato ottenuto illegittimamente (cosiddette «richieste di riservatezza relative a informazioni di categoria I», «Category I Claims»), e
—
condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’insufficiente motivazione da parte della Commissione, contraria all’articolo 296 TFUE, all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei Diritti Fondamentali, nonché all’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2011/695/UE.
2.
Secondo motivo, vertente sull’erronea valutazione da parte della Commissione della richiesta delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2011/695: in primo luogo, nel sostenere che parte del materiale contestato era già conosciuto da più di un numero limitato di persone; in secondo luogo, nel non aver tenuto debitamente conto del principio della tutela giurisdizionale effettiva; e, in terzo luogo, nel ritenere che gli interessi delle ricorrenti non siano meritevoli di tutela.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della presunzione di innocenza, in ragione del fatto che la legittimità del metodo con il quale il materiale contestato è stato ottenuto è contestata nella causa pendente T-449/14. La pubblicazione del materiale contestato priverebbe qualsiasi annullamento in tale causa della sua piena efficacia.