25.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 318/15
Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commissione
(Causa T-451/17)
(2017/C 318/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Stein, P. Friton e H.-J. Prieß, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la comunicazione della Commissione registrata con il numero BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 nella parte in cui, alla pagina 5, ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra del biodiesel, dispone l’utilizzazione di un valore di emissione di 99,57 g CO2eq per MJ di metanolo, e
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione della direttiva 2009/28/CE (1) in ragione dell’inosservanza della metodologia di calcolo predefinita
—
Il ricorrente allega che, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/28/CE, se, ai fini del calcolo di un valore di emissione è fatto riferimento al valore reale, deve essere utilizzata la metodologia di cui all’allegato V, parte C, della direttiva 2009/28/CE. In forza del punto 13 di detto allegato V, parte C, le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso (eu) devono essere considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi. La comunicazione impugnata imporrebbe ai sistemi di certificazione volontaria di utilizzare, entro un termine stabilito, un calcolo non conforme all’allegato V, parte C, punto 13, della direttiva 2009/28/CE, che tenga conto anche delle emissioni da uso di carburante.
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L’inosservanza dell’allegato V, parte C, punto 13, della direttiva 2009/28/CE violerebbe le disposizioni procedurali di quest’ultima. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 7, secondo periodo, della direttiva, le misure di adeguamento della metodologia di cui all’allegato V della direttiva vanno sempre adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 4. Tale norma rimanda, dal canto suo, all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE (2) , tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa, ai sensi del quale deve essere convocato un comitato di regolamentazione con controllo e deve essere effettuato un controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. La forma di una comunicazione a breve termine e libera non avrebbe dovuto essere scelta.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi generali del diritto dell’Unione di proporzionalità, della certezza del diritto e del legittimo affidamento, per aver stabilito per i sistemi di certificazione un periodo transitorio breve e inadeguato, fino al 1o settembre 2017, perché attuassero la metodologia di calcolo contraria alla direttiva.
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Il legittimo affidamento non sarebbe garantito, poiché i termini procedurali e di trasposizione sarebbero brevi e inadeguati.
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Sussisterebbe una violazione del principio generale della certezza del diritto a causa delle irragionevoli difficoltà di trasposizione.
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
(2) Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23).