16.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 347/28
Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — TL/GEPD
(Causa T-452/17)
(2017/C 347/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: TL (rappresentanti: T. Léonard e M. Cock, avvocati)
Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
constatare che, respingendo il reclamo con la motivazione che quest’ultimo consisterebbe in una domanda di revisione e non rispondendo agli argomenti del ricorrente, la decisione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 16 maggio 2017 che rifiuta la domanda di anonimizzazione della sentenza [riservato] (1) e delle pagine web che contengono dati personali, viola:
—
l’articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e gli articoli 33 e 34, paragrafo 1, della decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati del 17 dicembre 2012 sull’adozione del regolamento interno (GU 2013, L 273, pag. 41), adottati in esecuzione di tale articolo 46, lettera a), il quale attribuisce al GEPD la funzione di esaminare i reclami e di informare la persona interessata dei risultati del suo esame;
—
l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone un obbligo generale di motivazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione;
—
constatare che, nel considerare il GEPD incompetente a conoscere del reclamo del ricorrente, la decisione impugnata viola l’articolo 46, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
di conseguenza:
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dichiarare nulla la decisione impugnata;
—
condannare il GEPD alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla mancata risposta del GEPD al reclamo proposto dinanzi ad esso dal ricorrente. Respingendo il reclamo con la motivazione che quest’ultimo consisteva in una domanda di revisione e non rispondendo agli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda di anonimizzazione, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001, il quale attribuisce al GEPD la funzione di esaminare i reclami e informare la persona interessata dei risultati del suo esame, nonché gli articoli 33 e 34, paragrafo 1, della decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati del 17 dicembre 2012 sull’adozione del regolamento interno, adottati in esecuzione del citato articolo 46, lettera a), in forza dei quali il GEPD esamina i reclami e informa il reclamante dell’esito di un reclamo e del provvedimento adottato. Secondo il ricorrente, il GEPD non ha esaminato il reclamo poiché l’ha erroneamente qualificato come domanda di revisione. Inoltre, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone un obbligo generale di motivazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 46, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui il GEPD avrebbe erroneamente ritenuto di essere incompetente a conoscere del reclamo del ricorrente.
(1) Dati riservati occultati.