2.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 330/11
Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — «Pro NGO!»/Commissione
(Causa T-454/17)
(2017/C 330/13)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente:«Pro NGO!» (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. (Colonia, Germania) (rappresentante: M. Scheid, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione ARES (2017) 2484833 della Commissione, del 16 maggio 2017, e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompleta individuazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione
—
La ricorrente lamenta che la convenuta non avrebbe tenuto in considerazione né il fatto che Ernst & Young, revisore esterno, aveva rettificato a posteriori la sua valutazione iniziale, né che la coordinatrice del progetto aveva dichiarato di aver essa stessa presentato i documenti.
2.
Secondo motivo, vertente sulla valutazione dei fatti in contrasto con altre relazioni
—
La convenuta avrebbe altresì erroneamente valutato la condotta della ricorrente, che sarebbe conforme al contratto, in contrasto con le conclusioni contenute nella relazione finale di audit e nella relazione dell’OLAF.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato
—
Infine, solo dopo vari anni dall’apertura del procedimento sarebbe stata concessa alla ricorrente la facoltà di consultare documenti determinanti, i quali sarebbero però in parte stati secretati.
—
Inoltre, in capo alla ricorrente non sussisterebbe alcun obbligo giuridico di indire gare di appalto né di rispettare in concreto la normativa sugli appalti nell’ambito del progetto.
—
Non sussisterebbe alcuna responsabilità della ricorrente per le azioni dei partner nel progetto dell’Unione europea.