16.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 347/30
Ricorso proposto il 21 luglio 2017 — Shindler e a./Consiglio
(Causa T-458/17)
(2017/C 347/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e altri 12 ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea;
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di conseguenza,
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese del procedimento, ivi compresi gli onorari di avvocato pari a euro 5 000;
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con ogni più ampia riserva e in particolare per la SCP CORNILLE-POUYANNE, Avvocati del foro di Bordeaux, di presentare qualunque osservazione utile all’udienza fissata dal Tribunale dell’Unione europea.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità esterna della decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:
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Prima parte, vertente sulla violazione del trattato Euratom in quanto la decisione impugnata e il suo allegato prevedrebbero il recesso automatico del Regno Unito dalla Comunità europea dell’energia atomica unitamente al recesso dall’Unione senza che sia oggetto di un procedimento di recesso e di negoziato distinto.
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Seconda parte, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri in quanto la decisione impugnata e il suo allegato conferirebbero all’Unione una competenza orizzontale eccezionale per affrontare i negoziati dell’accordo di recesso del Regno Unito e escluderebbero la possibilità che tale accordo sia misto, di modo che non è prevista alcuna ratifica dell’accordo finale da parte degli Stati membri.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità interna della decisione impugnata, il quale si compone di tre parti:
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Prima parte, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza nei limiti in cui, adottando la decisione impugnata e il suo allegato, il convenuto avrebbe ammesso una procedura di recesso avviata senza che i cittadini europei espatriati abbiano potuto esprimersi riguardo a un’eventuale perdita della cittadinanza europea. Il diritto di essere ascoltati e di esprimere la propria opinione con un voto in occasione di un’elezione di portata europea sarebbe stato in tal modo violato. La decisione impugnata avallerebbe pertanto l’esistenza di una categoria di cittadini di seconda classe, privati del loro diritto di voto per aver esercitato la loro libertà di circolazione e non avrebbe di conseguenza rispettato il principio di parità di trattamento dei cittadini. I ricorrenti ritengono che sia stata commessa una discriminazione tra cittadini europei a motivo della loro residenza.
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Seconda parte, vertente sulla violazione dell’articolo 203 TFUE in quanto la decisione impugnata prevede il recesso dei paesi e dei territori d’oltremare (PTOM) britannici, senza che gli abitanti dei PTOM abbiano potuto votare per il recesso dal regime di associazione previsto dal trattato europeo, senza rispettare il procedimento specifico che li riguarda di cui all’articolo 203 TFUE, di modo che la libertà di stabilimento di cui all’articolo 199 TFUE sarebbe violata dalla decisione impugnata.
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Terza parte, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento nei limiti in cui i ricorrenti ritengono che l’avvio dei negoziati all’esito incerto dell’accordo di recesso avrà un impatto rilevante sulle norme che disciplinano i diritti che questi ultimi traggono dalla cittadinanza europea, nonostante essi abbiano costruito una vita privata e familiare in un altro Stato membro grazie al godimento della loro libertà di circolazione. La decisione impugnata e il suo allegato non rispetterebbero quindi i requisiti di prevedibilità della norma giuridica imposti dai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, e violerebbe parimenti il rispetto della vita privata e familiare.