16.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 347/33
Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — Barata/Parlamento
(Causa T-467/17)
(2017/C 347/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i seguenti atti e decisioni, se del caso dichiarando previamente illegittimo e non applicabile al ricorrente il bando di concorso EP/CAST/S/16/2016 (1) ai sensi dell’articolo 277 del TFUE:
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la decisione del 26/10/2016 del Direttore dello Sviluppo delle risorse umane di non includere il sig. Barata nel progetto di elenco dei candidati per un posto di agente contrattuale nel gruppo di funzioni I come autista, ai sensi della cosiddetta procedura di gara CAST 2016/2017;
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la decisione di cui alla e-mail del 28/11/2016 dell’INLO DG del Parlamento di confermare la suddetta decisione di non includere il sig. Barata nel progetto di elenco dei candidati per un posto di agente contrattuale nel gruppo di funzioni I come autista, ai sensi della cosiddetta procedura di gara CAST 2016/2017;
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la decisione del 25/04/2017 del Segretariato generale del Parlamento europeo, firmata dal sig. Klaus Welle, notificata al sig. Barata tramite lettera raccomandata, recante rigetto del reclamo del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presentato il 9/01/2017;
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condannare il Parlamento europeo alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi invocando una violazione dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE derivante da un errore manifesto nella valutazione delle competenze teoriche del ricorrente e da un errore manifesto nella valutazione dei fatti, in considerazione della non autenticità del questionario che si asserisce corrispondente al documento presentato dal ricorrente in sede di concorso. L’errore manifesto è avvenuto in conseguenza della mancata sorveglianza da parte del Parlamento del rispetto del dovere di diligenza di un subappaltatore incaricato della valutazione delle domande nella procedura di selezione CAST 2016, che si ripercuote negativamente sull’obbligo di fornire al ricorrente una motivazione sufficiente.
Il ricorrente deduce inoltre la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva in quanto gli sarebbero stati negati il diritto di difesa e il diritto di essere sentito, configurandosi così una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e solleva un’eccezione di illegittimità e d’inapplicabilità del bando di concorso EP/CAST/S/16/2016.
Il ricorrente sostiene inoltre che il Parlamento ha agito ultra vires delegando la procedura di selezione all’Ecole de Maîtrise Automobile (in prosieguo: il «subappaltatore»), che non era vincolata dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal Codice interno di condotta delle istituzioni dell’Unione europea. Secondo il ricorrente, ciò comporta una violazione del bando di selezione e dell’articolo 30 dello Statuto dei funzionari in combinato disposto con l’allegato III allo Statuto dei funzionari, rafforzando la summenzionata violazione del dovere di buona amministrazione.
Il ricorrente deduce inoltre la violazione dell’articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità relativamente alla conduzione della selezione da parte del Parlamento e/o del subappaltatore e in relazione alla limitazione della scelta della seconda lingua per i candidati che partecipano a tale invito a manifestazione d’interesse.
Infine, il ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del principio di pari opportunità, nonché una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE e dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari, in relazione al difetto di motivazione delle decisioni del Parlamento europeo e del subappaltatore, aggravato dal mancato esercizio di sorveglianza su quest’ultimo. Il ricorrente sostiene che tali elementi integrino una violazione del bando di selezione EP/CAST/S/16/2016, una violazione del principio di ragionevole e buona amministrazione e una violazione del legittimo affidamento del ricorrente e del principio di parità di trattamento.
(1) Invito a manifestazione d’interesse — Agenti contrattuali — Gruppo di funzioni I — Autisti (U/D) EP/CAST/S/16/2016
(GU 2016, C 131 A/01)