25.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 318/22
Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — Iccrea Banca/Commissione e SRB
(Causa T-494/17)
(2017/C 318/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati)
Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Comitato Unico di Risoluzione nn. SRB/ES/SRF/2016/06 del 15.4.2016 nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso che hanno costituito il presupposto sulla base del quale Banca d’Italia ha adottato i seguenti provvedimenti: n. 1547337/16 del 29.12.2016; n. 0333162/17 del 14.3.2017; n. 0334520/17 del 14.03.2017; n. 1249264/15 del 24.11.2015; n. 1262091/15 del 26.11.2015;
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risarcire a ICCREA Banca, il danno cagionatole dal Comitato unico di risoluzione nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi dovuti dalla ricorrente e consistente nei maggiori esborsi versati da ICCREA Banca;
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in via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle sopradette domande, dichiarare l’invalidità dell’art. 5, paragrafo 1) lett. a) e lettera f) ivi contenute (o, nel caso, dell’intero Regolamento), per contrasto con i principi base di parità, non discriminazione e proporzionalità;
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in ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Comitato di risoluzione unico n. SRB/ES/SRF/2016/06 del 15.4.2016 nonché contro tutte le ulteriori decisioni dello stesso che hanno costituito la base dei provvedimenti della Banca d’Italia di richiesta di contributi al fondo unico di risoluzione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla mancata comunicazione dei provvedimenti, sulla violazione del principio di trasparenza, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 TFUE, nonché sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
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Si fa valere a questo riguardo che la ricorrente non è mai stata messa in condizioni di avere conoscenza delle decisioni del Comitato Unico di Risoluzione né di poter comprendere il ruolo meramente materiale svolto da Banca d’Italia in esecuzione di tali decisioni.
2.
Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sull’errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 2015/63, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
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Si fa valere a questo riguardo che il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell’applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 2015/63 (1) nel determinare i conteggi dei contributi dovuti dalla ricorrente per non aver considerato l’applicazione delle passività infragruppo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sull’errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 2015/63, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
—
Si fa valere a questo riguardo che Il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell’applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento 2015/63 andando a causare una situazione di doppio conteggio.
4.
Quarto motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell’Unione, nonché sulla richiesta di responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.
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Si fa valere a questo riguardo che il comportamento del Comitato Unico di Risoluzione integra tutti i noti presupposti da sempre richiesti dalla giurisprudenza europea per tale richiesta, ovverosia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento addotto e il danno lamentato.
5.
Quinto motivo relativo, in subordine e in via incidentale, alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento e conseguente inapplicabilità del Regolamento n. 2015/63
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Si fa valere a questo riguardo che un eventuale contrasto fra il detto Regolamento e la situazione della Ricorrente violerebbe i principi espressi in rubrica in quanto, da un lato, soggetti che si trovano nella stessa situazione di fatto di ICCREA risulterebbero soggetti a sgravi di contributi, con conseguente illegittimo aggravio della posizione della ricorrente, con la conseguenza che situazioni analoghe andrebbero a essere trattate in modo diverso.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 15 TFUE, sull’impossibilità per la ricorrente di venire a conoscenza delle decisioni del Comitato, nonché sulla richiesta di ordinarne l’esibizione.
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Si fa valer a questo riguardo che la ricorrente non è ancora stata messa in condizione di conoscere le decisioni relative agli anni 2015, 2016 e 2017 riguardanti la sua posizione, comportamento che viola apertamente l’art. 15 TFUE e il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).