2.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 330/15
Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e SRB
(Causa T-497/17)
(2017/C 330/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Manuel Alfonso Sánchez del Valle (Madrid, Spagna) e Calatrava Real State 2015, SL (Madrid) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)
Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico approvata nella sua sessione esecutiva del 7 giugno 2017, con la quale è stato adottato il programma di risoluzione relativo al Banco Popular Español, S.A.;
—
annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
—
condannare alle spese i convenuti e gli intervenienti a sostegno totale o parziale delle loro conclusioni.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono undici motivi.
1.
Primo motivo, concernente la carenza o l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata e la conseguente violazione degli articoli 41, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, poiché non è stata effettuata una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività del Banco Popular da parte di un soggetto indipendente anteriormente alla decisione di risoluzione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, nei limiti in cui le decisioni impugnate stabiliscono la risoluzione del Banco Popular quando, al 6 giugno 2017, tale istituto bancario non presentava problemi di solvibilità e le sue difficoltà di liquidità erano temporanee.
4.
Quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014, nei limiti in cui le decisioni impugnate stabiliscono la risoluzione del Banco Popular in un momento in cui esistevano fondate prospettive che altre misure alternative del settore privato potessero evitarne il dissesto in tempi ragionevoli.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, dal momento che non si è cercato di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione di valore non necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
6.
Sesto motivo, concernente la violazione dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 806/2014, laddove non sono state ponderate le decisioni impugnate e non sono stati adottati gli strumenti di risoluzione alternativi alla vendita dell’attività di impresa, di cui al suo paragrafo 2, conformemente alle circostanze previste dal paragrafo 3.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 806/2014, nei limiti in cui gli azionisti dovrebbero percepire più di quanto percepirebbero in caso di fallimento.
8.
Ottavo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014.
9.
Nono motivo, concernente la violazione del diritto di proprietà e, pertanto, dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
10.
Decimo motivo, vertente sulla violazione di una tutela giurisdizionale effettiva, in ragione della privazione dei diritti della difesa degli azionisti.
11.
Undicesimo motivo, concernente la violazione del diritto di essere ascoltati degli azionisti e degli altri possessori di titoli, ricadenti nell’ambito di applicazione della misura di svalutazione e conversione, prima dell’adozione della misura individuale di svalutazione del loro patrimonio che incide sfavorevolmente su di essi.