23.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 357/25
Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — UG/Commissione
(Causa T-571/17)
(2017/C 357/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UG (rappresentanti: M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea del 18 maggio 2017 (n. R/40/17) e tutte le decisioni che ne costituiscono il fondamento;
—
ordinare il reintegro del ricorrente;
—
condannare la Commissione europea al pagamento degli stipendi dovuti e al risarcimento di danni per un importo di EUR 40 000;
—
annullare le ritenute sullo stipendio illegittimamente applicate;
—
rimborsare l’importo di EUR 6 818,81 indebitamente percepito in relazione alle ritenute sullo stipendio illegittimamente applicate;
—
condannare la Commissione europea al pagamento di tutti i costi e le spese e al rimborso degli onorari di avvocato, valutati provvisoriamente in EUR 10 000.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentito, per aver svolto la Commissione soltanto una parvenza di procedimento previo al licenziamento.
2.
Secondo motivo, vertente su errori materiali che vizierebbero la decisione impugnata, in quanto i motivi sui quali essa si fonda sarebbero imprecisi, non reali e privi di serietà.
3.
Terzo motivo, vertente su un eccesso di potere, in quanto la Commissione avrebbe licenziato il ricorrente a causa delle sue funzioni sindacali e per avere usufruito di un congedo parentale.
4.
Quarto motivo, basato sulla violazione dell’articolo 42 dello Statuto dei funzionari, della clausola 5.4 dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale, quale risultante dalla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13), dell’articolo 7 della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29), nonché dell’allegato IX dello Statuto, per inosservanza della procedura disciplinare.
5.
Quinto motivo, basato sul carattere sproporzionato della sanzione.