6.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 374/41
Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — Boshab e a./Consiglio
(Causa T-582/17)
(2017/C 374/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) e altri sette ricorrenti (rappresentanti: P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya e P. Okito Omole, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare le misure restrittive in questione, ossia:
—
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo;
—
la decisione di esecuzione (PESC) 2017/905 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, in sostanza, un motivo unico, vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero motivati in maniera vaga e chiaramente viziati da errori manifesti di valutazione. Secondo i ricorrenti, le misure restrittive adottate dal Consiglio nei loro confronti sono infondate sia in fatto sia in diritto. Inoltre, il Consiglio avrebbe commesso varie irregolarità tali, ognuna di esse, da giustificare l’annullamento degli atti impugnati.