30.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 369/32
Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria
(Causa T-588/17)
(2017/C 369/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
condannare la Siria al pagamento di tutte le somme ad essa dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 dell’Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement (accordo di prestito relativo al drenaggio ed all’irrigazione dell’Eufrate), che comprendono:
—
726 942,81 euro, ossia la somma ad essa dovuta al 25 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 25 agosto 2017);
—
ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), sino alla data del pagamento;
—
ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;
—
in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo ad essa dovuto per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:
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del capitale e degli interessi di ciascuna rata;
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degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;
—
condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.
Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 dell’Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 dell’Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement.