23.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 357/30
Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — ICL-IP Terneuzen and ICL Europe Coöperatief/Commissione
(Causa T-610/17)
(2017/C 357/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Paesi Bassi) e ICL Europe Coöperatief UA (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Cana e E. Mullier, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
—
annullare il regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2017, L 150, pag. 7) nei limiti in cui esso include la sostanza 1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento REACH;
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento, e
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adottare qualunque altro provvedimento che il Tribunale ritenga equo.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui è incorsa la Commissione nell’omettere di prendere in considerazione tutti i fatti rilevanti e sulla violazione del principio di buona amministrazione.
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Le ricorrenti sostengono che la Commissione europea sia incorsa in un errore manifesto di valutazione in quanto avrebbe omesso di considerare attentamente ed in modo imparziale le informazioni pertinenti ad essa sottoposte dalle ricorrenti, le quali dimostravano che la sostanza di cui trattasi non era una sostanza prioritaria e non andava inclusa nell’allegato XIV del regolamento REACH. Secondo le ricorrenti, se la Commissione europea avesse preso in considerazione dette informazioni, il punteggio attribuito alla sostanza di cui trattasi sarebbe stato inferiore o uguale a quello di altre sostanze che non sono state considerate prioritarie nella stessa fase di classificazione, e la citata sostanza non sarebbe stata inclusa nell’allegato XIV del regolamento REACH dal regolamento impugnato.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola l’articolo 55 del regolamento REACH, è in contrasto con gli obiettivi di competitività in esso stabiliti ed ostacola il diritto al commercio.
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Le ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato è in contrasto con gli obiettivi di competitività posti dal regolamento REACH e, in particolare, a causa dell’autorizzazione di cui al Titolo VII dello stesso, in quanto incide sulla posizione concorrenziale delle ricorrenti. Esso ostacola parimenti l’esercizio dei diritti delle ricorrenti al commercio in quanto considera la sostanza di cui trattasi prioritaria nonostante le informazioni fornite dimostrino che essa non soddisfa i requisiti per tale classificazione e inclusione nell’allegato XIV.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti e dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione europea
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Le ricorrenti sostengono che la Commissione europea abbia violato i loro diritti della difesa nonché l’obbligo di motivazione ad essa incombente in quanto non avrebbe chiarito i motivi per cui ha «raggruppato» la sostanza di cui trattasi con il tricloroetilene, nonostante l’Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia riconosciuto (negli Orientamenti sulla priorità) che in caso di «raggruppamento», qualora siano stati presi in considerazione fattori non rientranti tra i criteri formali di cui all’articolo 58, paragrafo 3, i motivi dell’inclusione prioritaria devono essere chiaramente indicati ed essere conformi alla funzione e alla finalità della raccomandazione nell’ambito della procedura di autorizzazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento impugnato viola il legittimo affidamento delle ricorrenti.
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Le ricorrenti sostengono che l’adozione del regolamento impugnato viola il loro legittimo affidamento nei limiti in cui non è conforme agli Orientamenti sulla priorità. In dettaglio, le ricorrenti sollevano che la qualificazione dell’nPB come sostanza prioritaria e la sua inclusione nell’allegato XIV ha violato il loro legittimo affidamento sul fatto che il criterio del volume e le considerazioni relative al raggruppamento sarebbero stati applicati conformemente agli Orientamenti sulla priorità e agli Orientamenti generali.
5.
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità.
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Le ricorrenti fanno valere che la Commissione europea avrebbe dovuto considerare opportuno rimandare l’inclusione dell’nPB nell’allegato XIV nel regolamento impugnato, e che ciò sarebbe stato meno oneroso in quanto le ricorrenti avrebbero dovuto sopportare le conseguenze dell’inclusione nell’allegato XIV non immediatamente, ma solo nel momento in cui l’nPB sarebbe stato correttamente incluso in detto allegato in considerazione della sua vera priorità rispetto ad altre sostanze.
6.
Sesto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento impugnato viola il principio di parità di trattamento e di non discriminazione.
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Le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato viola il principio di parità di trattamento e di non discriminazione in quanto tratta la sostanza di cui trattasi in modo diverso (includendola nell’allegato XIV del regolamento REACH) rispetto ad altre sostanze, tra le quali l’antimonio piombo giallo. Secondo le ricorrenti, entrambe tali sostanze si trovavano in una situazione analoga: entrambe erano state prese in considerazione nella stessa fase di indicazione delle priorità, entrambe hanno ricevuto (o avrebbero dovuto ricevere) un punteggio di priorità totale pari a 17, e in entrambi i casi la decisione sulla loro priorità implicava la considerazione del raggruppamento. Tuttavia, come sostenuto dalle ricorrenti, tali sostanze sono state trattate in modo diverso dall’ECHA e dalla Commissione europea in quanto per la sostanza di cui trattasi vi sono state una raccomandazione e la conseguente inclusione nell’allegato XIV, mentre per l’antimonio piombo giallo non vi è stata né una raccomandazione in tal senso, né l’inclusione in detto allegato.