27.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/42
Ricorso proposto il 7 settembre 2017 — Vialto Consulting / Commissione
(Causa T-617/17)
(2017/C 402/56)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 190 951,93, a titolo di danno emergente causato alla ricorrente e l’importo di EUR 129 992,63 a titolo di lucro cessante, con interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia sino al saldo completo;
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condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 150 000, a compensazione dei danni alla reputazione professionale causati alla ricorrente, con interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia sino al saldo completo, e
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condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la società per azioni denominata «Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság» (in prosieguo: la «Vialto») chiede al Tribunale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita dell’Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF») e di altri servizi della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»), nell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi finanziato dall’Unione europea numero TR2010/0311.01-02/001 stipulato tra l'Unità centrale finanziamenti e appalti (in prosieguo: CFCU) della Repubblica di Turchia e il consorzio di imprese al quale ha partecipato la Vialto.
In particolare, la Commissione — sia attraverso l’OLAF e sia attraverso altri servizi della stessa — ha causato alla Vialto i seguenti danni: (a) un danno materiale dell’importo di EUR 190 951,93 a titolo di danno emergente; (b) un danno materiale dell’importo di EUR 129 992,63 a titolo di lucro cessante; e (c) un danno morale dell’importo di EUR 150 000, a compensazione dei danni alla sua reputazione professionale.
La Vialto sostiene di aver subito il pregiudizio di cui sopra a causa di atti e omissioni della Commissione sia nel corso della verifica sul posto effettuata dall’OLAF presso la Vialto sia in seguito alla stessa. La Vialto sostiene, inoltre, che la Commissione ha violato le seguenti regole che conferiscono diritti ai singoli:
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articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2185/1996 in relazione alla conduzione delle verifiche da parte dell’OLAF, e in particolare in relazione alla competenza attribuita, limitata al controllo dell’ufficio in parola;
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il principio di buona amministrazione, il principio dι tutela del legittimo affidamento e il principio di proporzionalità, in relazione al controllo effettuato dall’OLAF;
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il diritto di essere ascoltatο, in relazione alle attività della Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione in seguito alla verifica dell’OLAF.
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