6.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 374/46
Ricorso proposto il 14 settembre 2017 — Taminco e Arysta LifeScience Great Britain/EFSA
(Causa T-621/17)
(2017/C 374/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Taminco BVBA (Gent, Belgio), Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, lawyers)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 18 luglio 2017, notificata alle ricorrenti il 20 luglio 2017, sulla valutazione delle richieste di riservatezza riguardanti la domanda di rinnovo dell’iter di approvazione per la sostanza attiva Thiram;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla mancanza di un fondamento giuridico per la pubblicazione.
—
Le ricorrenti sostengono che la pubblicazione debba essere considerata ultra vires dato che non vi è alcun fondamento giuridico cui la convenuta può fare appello per giustificare la pubblicazione, né ai sensi dei regolamenti n. 1107/2009 e n. 178/2002, né nel regolamento di attuazione della Commissione n. 844/2012.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha agito ultra vires nella classificazione da essa proposta della sostanza Thiram in quanto l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è l’unica legalmente responsabile per la classificazione o riclassificazione delle sostanze, come previsto dal regolamento n. 1272/2008, e che la convenuta è sprovvista di poteri a tale riguardo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dei diritti fondamentali della difesa, in quanto essa non ha garantito alle ricorrenti la piena opportunità di sottoporre, in modo corretto ed efficace, commenti sulla sua proposta riclassificazione della citata sostanza.
4.
Quarto motivo, secondo il quale la convenuta ha violato l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 nel decidere di pubblicare l’informazione che le ricorrenti desiderano mantenere riservata, il che potrebbe compromettere i loro interessi commerciali.