20.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/35
Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Slovenia/Commissione
(Causa T-626/17)
(2017/C 392/44)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e T. Mihelič Žitko, avvocati dello Stato, e R. Knaak, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare in toto il regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull’etichettatura dei vini (GU 2017, L 190, pag. 5), e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato l’articolo 232 del regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM), alla luce del fatto che quest’ultimo regolamento è applicabile dal 1o gennaio 2014, mentre il regolamento impugnato si applica dal 1o luglio 2013. Così facendo, la Commissione ha ecceduto i limiti del potere ad essa conferito dall’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento unico OCM n. 1308/2013.
2.
Secondo motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha retroattivamente leso diritti già acquisiti dei produttori sloveni di vini recanti la denominazione di origine protetta «Teran» (PDO-SI-A1581), violando così principi fondamentali del diritto dell’Unione, e più precisamente il principio della certezza del diritto e il principio del legittimo affidamento, il principio della tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, nonché il principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha leso in misura sproporzionata il diritto di proprietà dei produttori sloveni di vini recanti la denominazione di origine protetta «Teran» (PDO-SI-A1581), violando così l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
4.
Quarto motivo: la Commissione, prevedendo, all’articolo 2 del regolamento impugnato, un periodo transitorio per la commercializzazione di scorte di vino prodotto prima della data di entrata in vigore di tale regolamento, anche se non rispetta le condizioni di etichettatura di cui all’articolo 1 di quest’ultimo, ha violato l’articolo 41 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, nei limiti in cui la disposizione sopra citata riguarda vino prodotto prima del 1o luglio 2013.
5.
Quinto motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato l’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento unico OCM n. 1308/2013, in considerazione dell’importanza che tale disposizione presenta in virtù dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, nonché dell’articolo 17 della Carta e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Commissione ha così ecceduto i limiti del potere ad essa conferito dalla suddetta disposizione del regolamento.
6.
Sesto motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato l’articolo 290 TFUE e l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in quanto essa ha ecceduto i limiti del potere di adottare un atto delegato, quale conferitole dal citato articolo 290 TFUE, ed ha altresì ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dai Trattati.
7.
Settimo motivo: considerato che la Commissione ha adottato il regolamento impugnato facendo riferimento a una domanda della Croazia di includere la varietà di uve da vino «teran» nella parte A dell’allegato XV del regolamento della Commissione n. 607/2009 — domanda che la Croazia avrebbe dovuto presentare prima della sua adesione all’Unione –, mentre invece tale domanda non è stata affatto presentata, né la Slovenia è stata informata in merito alla presentazione di una domanda siffatta, ai fini dell’avvio di negoziati, la Commissione ha violato l’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento unico OCM n. 1308/2013 e l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento della Commissione n. 607/2009, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Allo stesso modo, la Commissione ha così ecceduto i limiti del potere ad essa conferito dalla suddetta disposizione del regolamento unico OCM n. 1308/2013.
8.
Ottavo motivo: la Commissione, avendo modificato il contenuto del regolamento impugnato rispetto al progetto di atto delegato, che è stato presentato il 24 gennaio 2017 in occasione della riunione del gruppo di esperti per il vino GREX WINE, senza offrire agli esperti degli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sulla versione modificata del progetto di atto, ha violato il proprio impegno derivante dal capo V, punto 28, dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e dal capo II, punto 7, della Convenzione di intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, che è allegata a detto Accordo interistituzionale. Così facendo, la Commissione è incorsa in una violazione di norme procedurali essenziali e in una violazione del principio dell’equilibrio interistituzionale.
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