13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/53
Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Pint/Commissione
(Causa T-634/17)
(2017/C 382/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Anikó Pint (Göd, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 1o giugno 2017, rif. Ares(2017)2755260;
—
annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2017, rif. C(2017)5145 definitivo;
—
ordinare alla Commissione di consentire alla ricorrente l'accesso a tutti i documenti della procedura EU-Pilot 8572/15, CHAP (2015)00353, indipendentemente da se siano già disponibili o se lo saranno solo in futuro, e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che l’obiettivo di tutela delle attività d’indagine non sarebbe pregiudicato dalla divulgazione dei documenti controversi.
Oggetto della procedura EU-Pilot 8572/15 sarebbero le massicce violazioni del diritto a un giudice imparziale e a un equo processo da parte degli organi giurisdizionali ungheresi a causa dell’applicazione della disciplina relativa alla conversione dei cd. prestiti in valuta estera nella valuta ungherese. Tale disciplina violerebbe la separazione dei poteri, in quanto interviene sui rapporti giuridici privati dei cittadini. In particolare, la disciplina di cui trattasi obbligherebbe i mutuatari ad accollarsi le perdite derivanti dal rischio di cambio e vieterebbe di contestare in sede giudiziale la validità dei contratti di credito.
I negoziati tra la Commissione europea e il governo ungherese, diretti a conformare l’ordinamento ungherese al diritto comunitario, sarebbero inadeguati al raggiungimento di tale obiettivo, dal momento che in uno Stato di diritto i giudici sono indipendenti.
La divulgazione dei documenti controversi non comprometterebbe la finalità di tutela dell’attività d’indagine ma piuttosto promuoverebbe la stessa, dal momento che solo un dibattito pubblico potrebbe modificare la giurisprudenza dei giudici ungheresi.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti controversi.
Risulterebbe nell’interesse pubblico divulgare i documenti in quanto consentirebbe di:
—
modificare la cultura giuridica degli organi giurisdizionali ungheresi,
—
discutere in un dibattito pubblico a livello europeo in merito all’opinione del governo ungherese sull’interpretazione dei diritti fondamentali,
—
garantire un dibattito pubblico in merito all’opinione della Commissione sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della CEDU,
—
proteggere il mercato interno e
—
illustrare ai cittadini i vantaggi per l’Ungheria derivanti dalla partecipazione all’Unione europea.
Full & Egal Universal Law Academy