13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/54
Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA
(Causa T-636/17)
(2017/C 382/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato,
—
annullare la decisione, pubblicata il 7 luglio 2017, di aggiornare l’inclusione esistente del bisfenolo A nell’elenco di sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti in base all’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (GU 2006, L 396, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento REACH»),
—
condannare l’ECHA alle spese del procedimento e
—
ordinare qualsiasi altra misura ritenuta utile.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto avendo applicato criteri incoerenti ed imprevedibili per valutare le presunte proprietà che perturbano il sistema endocrino («PE») del BPA per la salute umana.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di diligenza.
—
La convenuta non ha accertato che il BPA è una sostanza che perturba il sistema endocrino, per la quale è scientificamente provato che essa può avere effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 57 del regolamento REACH, posto che: i) la convenuta ha cercato solo di dimostrare che il BPA possiede asseritamente «proprietà che perturbano il sistema endocrino», ii) l’identificazione del BPA non soddisfa i criteri sanciti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH né i principi generali di diritto dell’Unione, e iii) la convenuta è incorsa in un errore manifesto di valutazione non prendendo in considerazione la determinazione di un livello di sicurezza come elemento rilevante per la valutazione del BPA alla luce dei criteri dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e
—
la convenuta non ha tenuto conto di qualsiasi informazione rilevante e, in particolare, dello studio CLARITY-BPA.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata lede i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non prendendo in considerazione gli studi attesi, riconosciuti come rilevanti ai fini della valutazione delle presunte proprietà PE del BPA, e segnatamente lo studio CLARITY-BPA, non tenendo conto della determinazione di un livello di sicurezza come elemento rilevante per definire il livello equivalente di preoccupazione.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola gli articoli 59 e 57, lettera f), del regolamento REACH identificando il BPA come sostanza estremamente preoccupante in base ai criteri sanciti dall’articolo 57, lettera f), posto che l’articolo 57, lettera f), comprende solo sostanze che non sono state ancora identificate conformemente all’articolo 57, lettere da a) a e).
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola l’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH posto che le sostanze intermedie sono esentate dall’intero Titolo VII ed esulano quindi dall’ambito di applicazione degli articoli 57 e 59 e da quello dell’autorizzazione.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata lede il principio di proporzionalità, posto che l’inclusione del BPA nell’elenco delle sostanze candidate, quando non si tratta di una sostanza intermedia, eccede i limiti di quanto appropriato e necessario per realizzare l’obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno gravosa alla quale l’Agenza poteva ricorrere.
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