13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/57
Ricorso proposto il 26 settembre 2017 — Eddy's Snack Company/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)
(Causa T-652/17)
(2017/C 382/71)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eddy's Snack Company GmbH (Lügde, Germania) (rappresentante: M. Decker, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Eddy’s Snackcompany» — Domanda di registrazione n. 14 363 931
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2017, nel procedimento R 1999/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
respingere definitivamente l’opposizione proposta dalla controinteressata avverso la domanda di registrazione n. 14 363 931, «Eddy’s Snackcompany», della Eddy’s Snack Company GmbH;
—
ordinare all’EUIPO di ammettere la domanda di registrazione n. 14 363 931, «Eddy’s Snackcompany», per tutti i prodotti indicati delle classi 29, 31 e 32;
—
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso o l’EUIPO, congiuntamente o separatamente, a rimborsare alla ricorrente le spese, tasse ed onorari tanto nell’ambito delle procedure di opposizione e di ricorso dinanzi all’EUIPO quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
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